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PERIZIE TECNICHE D'UFFICIO

ACCERTANENTI TECNICI PREVENTIVI (A.T.P.) E CONSULENZE TECNICHE D’UFFICIO (C.T.U.)
relazioni descrittive che riportano nei dettagli (anche fotograficamente) una situazione senza considerazioni di merito.
Accertamenti tecnici preventivi (art. 696 e 696 bis del c.p.c.): consulenza richiesta da chiunque abbia necessità di richiedere al tribunale degli accertamenti per la formazione di una prova e/o ai fini conciliativi (L. 80-2005) con riduzione dei tempi di processo.
Accertamenti tecnici d’ufficio:  richiesti in un procedimento ordinario ogni volta che il giudice, ai fini della decisione, necessita del giudizio di un esperto data la vertenza del contendere su particolari cognizioni scientifiche,  comprendono valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all’oggetto della verifica.

ESECUZIONI IMMOBILIARI (art.173-bis C.p.c.)

Si tratta della procedura promossa, avanti al Giudice dell’esecuzione del Tribunale di competenza in cui insiste l’immobile. Il creditore che ha eseguito il pignoramento dei beni di proprietà del debitore esecutato, munito di titolo esecutivo, entro novanta giorni dalla notifica del pignoramento al debitore deve presentare in Cancelleria l’istanza di vendita dell’immobile pignorato e la relativa documentazione ipotecaria e/o catastale. Successivamente, il giudice dell’esecuzione, nomina un Consulente Tecnico d’Ufficio scegliendolo tra gli ingegneri, architetti o geometri iscritti ad un apposito albo incaricandolo di redigere una perizia di stima dell’immobile, assegnandogli di norma un termine di novanta giorni. Sulla scorta degli elementi conoscitivi forniti dal CTU, il giudice emette l’ordinanza di vendita dell’immobile, fissando il giorno dell’incanto e determinando le modalità per parteciparvi. Di tale provvedimento il Cancelliere dà pubblica notizia mediante affissione del bando d’asta all’albo del Tribunale e pubblicazione del medesimo su determinati organi di stampa ed informatici. Ove l’incanto risultasse deserto per mancanza di offerte d’acquisto, il giudice fissa nuovi esperimenti d’asta ribassando il prezzo di base, se del caso, fino ad un quinto del valore dell’immobile.




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